Al lavoratore che si sia sottoposto a cure climatiche o termali autorizzate dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.L. e dalla A.S.L., sempre che tra le cure e le ferie eventualmente godute dallo stesso intercorra un intervallo di almeno 15 giorni (due settimane lavorative), è riconosciuto un sussidio pari a E 29,00 per ogni giorno di lavoro (per ogni giorno feriale da lunedì al venerdì) non retribuito nel periodo di cure, con esclusione dei giorni per i quali il lavoratore risulta assente per malattia, infortunio o malattia professionale. Tale assistenza non verrà riconosciuta ai lavoratori che durante il periodo delle cure termali siano in ferie.
Inoltre al lavoratore che si sia sottoposto a cure termali autorizzate dall’I.N.P.S. o dall’A.S.L., ma non abbia ottenuto dagli stessi un contributo per il vitto, l’alloggio e per le cure, la Cassa Edile erogherà:
1) un rimborso del 50% (cinquanta per cento) della spesa per l’albergo (l’importo riconosciuto dalla Cassa Edile al lavoratore a titolo di rimborso per la spesa di vitto ed alloggio dell’albergo non potrà essere superiore a E 21,00 al giorno);
2) un rimborso del 100% (cento per cento) della spesa per le cure prescritte dal medico.
Il lavoratore, entro 90 giorni dalla fine delle cure dovrà presentare domanda mediante gli appositi modelli allegando:
- la copia dell’autorizzazione – impegnativa alle cure rilasciata dal medico competente dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. o dell’A.S.L.;
- l’attestazione rilasciata dallo stabilimento termale riguardante i giorni di effettivo svolgimento delle cure; - le fatture o le ricevute fiscali intestate, quietanzate, in originale.
La Cassa Edile non erogherà tale sussidio ai lavoratori che si rechino alle cure climatiche o termali nel mese di agosto.