Dal 91° giorno fino a guarigione clinica, nel caso di infortunio sul lavoro, dal 91° al 180° giorno, nel caso di malattia professionale, la Cassa Edile erogherà una somma corrispondente all’importo giornaliero degli assegni per il nucleo familiare cui il lavoratore avrebbe avuto diritto qualora avesse svolto la sua prestazione lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare domanda, per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni che decorreranno: - dalla guarigione clinica nel caso di infortunio sul lavoro; - dal 181° giorno nel caso di malattia professionale; allegando: - copia dei certificati medici di infortunio o di malattia professionale; - copia della documentazione riguardante la richiesta degli assegni per il nucleo familiare presentata all’impresa.
All’operaio al quale è stato riconosciuto il diritto alla pensione per raggiunti limiti di età o per anzianità, è concesso un sussidio pari a 100 volte la retribuzione minima oraria contrattuale (costituita da paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr) spettante al lavoratore richiedente all’epoca della risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore dovrà presentare domanda alla Cassa Edile per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, allegando: - copia della ricevuta INPS della domanda di pensione. Per ottenere tale prestazione il lavoratore deve: - poter far valere presso la Cassa Edile: 4 anni di accantonamento e, nei mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria Edile, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell’art.3 del presente Regolamento; - presentare alla Cassa Edile la ricevuta della domanda di pensione. Tale assistenza è erogata solo dopo che sia stata accertata l’effettiva cessazione dall’attività lavorativa del lavoratore.
All’operaio che ha superato malattie di particolare gravità e durata oppure, che abbia subito interventi chirurgici rilevanti, per cui è consigliabile la convalescenza in località climatica e termale, marina o montana, la Cassa Edile riconosce una sola volta per ogni anno civile, un sussidio per lo svolgimento di cure, per la durata di due settimane. Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni dalla fine della cura, allegando: - il certificato medico comprovante l’avvenuta infermità; - i documenti rilasciati dal medico curante prescriventi la cura; - l’attestazione rilasciata dalla stazione climatica riguardante i giorni di effettivo svolgimento delle cure; - le fatture o le ricevute fiscali intestate, quietanzate, in originale oppure le relative fotocopie autenticate dall’impresa. La Cassa Edile erogherà:
I lavoratori che sostengono spese per le cure e l’istruzione dei figli in particolari condizioni fisiologiche e/o portatori di handicap possono presentare richiesta di un contributo finanziario documentando la causa e i motivi della loro domanda. Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni dalla data del pagamento delle spese di cui al successivo punto d), allegando: a) il certificato medico attestante la natura dell’infermità; b) la dichiarazione degli istituti sanitari, assistenziali, pedagogici, ecc., che hanno in cura il figlio; c) lo stato di famiglia comprovante che il figlio vive a carico; d) le fatture o le ricevute fiscali, quietanzate, in originale relative alle spese sostenute, e/o elenco delle spese sostenute non documentabili da fatture o ricevute fiscali. Il Comitato di Presidenza potrà chiedere la situazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare. Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile: un anno di accantonamento nel quadriennio precedente, e nei mesi precedenti la data del pagamento delle spese di cui al precedente punto d), 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell’art. 3 del presente Regolamento. Sulla domanda decide il Comitato di Presidenza, il quale è tenuto ad informare di tale decisione il Comitato di Gestione nella prima riunione utile. Per questa assistenza l’importo massimo, complessivamente erogabile per ogni anno civile, a ciascun lavoratore, è fissato nella misura di e 980,00.
La Cassa Edile ha stipulato con una Compagnia Assicuratrice una polizza collettiva contro gli infortuni extraprofessionali (nella quale vengono individuati gli eventi che sono coperti dalla polizza assicurativa), per tutti i lavoratori iscritti, a partire dal giorno di assunzione. Le garanzie prestate sono:
L’infortunio o il decesso dovranno essere denunciati alla Cassa Edile dagli interessati entro i termini previsti dalla polizza assicurativa, fornendo i documenti che saranno richiesti, caso per caso, dalla Compagnia Assicuratrice.
In caso di invalidità permanente assoluta al lavoro di un operaio, a richiesta dell’operaio medesimo, la Cassa Edile erogherà un sussidio pari a 150 volte la retribuzione minima oraria contrattuale (costituita da paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr) spettante al lavoratore richiedente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Per "invalidità permanente assoluta al lavoro" deve intendersi: incapacità definitiva e totale di produrre in qualsiasi modo redditi di lavoro. L’invalidità permanente assoluta al lavoro deve essere accertata dal medico legale indicato dalla Cassa Edile. Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti la risoluzione del rapporto, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell’art.3 del presente Regolamento.
La richiesta dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Tale assistenza è erogata dopo che sia stata accertata l’effettiva cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore.
In caso di morte di un lavoratore in forza presso un’impresa iscritta alla Cassa Edile, al nucleo familiare composto dagli eredi legittimi conviventi, viene corrisposto, su richiesta, un sussidio pari a 150 volte la retribuzione oraria minima contrattuale (costituita da minimo di paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr) spettante all’operaio stesso al momento del decesso. Per ottenere tale assistenza gli eredi debbono poter far valere presso la Cassa Edile, per il lavoratore deceduto, nei mesi precedenti il decesso, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell’art.3 del presente Regolamento.
Per poter usufruire di detta assistenza gli eredi dovranno presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni dal decesso, allegando:
Inoltre dovranno essere presentati tutti quei documenti che verranno richiesti dalla Cassa Edile a seconda dei rapporti di parentela e dell’età degli eredi.
Al lavoratore, il cui reddito annuo familiare ai fini irpef non superi E 23.000,00, che sostiene spese scolastiche, per la frequenza delle scuole superiori ed universitarie legalmente riconosciute o parificate, dei figli che sono a suo carico agli effetti della normativa delle detrazioni fiscali, la Cassa Edile riconosce un concorso spese complessivo pari a E 150,00 annue nel caso in cui uno o più figli frequentino scuole medie superiori, elevato a E 200,00 euro annue nel caso in cui uno o più figli frequentino corsi universitari. Il lavoratore dovrà presentare domanda, per mezzo degli appositi moduli, entro il 30 settembre immediatamente successivo il termine dell’anno scolastico per il quale si richiede l’assistenza allegando: - copia del modello UNICO, 730 o della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare relativa all’anno immediatamente precedente a quello nel quale viene presentata la domanda di assistenza;
Non viene riconosciuto il sussidio a quel lavoratore il cui figlio universitario non abbia superato con esito favorevole la maggioranza degli esami o crediti formativi stabilito dal piano degli studi per l'anno per il quale viene richiesto il sussidio stesso; il sussidio non può essere concesso agli studenti fuori corso.
Al lavoratore, il quale abbia più di due figli a carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, la Cassa Edile riconoscerà, una sola volta all’anno, un sussidio pari a E 90,00 per ogni figlio fiscalmente a carico. A tal fine il lavoratore, entro la fine dell’anno civile a cui si riferisce la richiesta di sussidio, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli. - Allegando un certificato di stato di famiglia in carta libera ed, inoltre, una dichiarazione rilasciata dall’impresa riguardante i nominativi dei familiari per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni fiscali; oppure le relative fotocopie autenticate dall’impresa.
Al lavoratore che si sia sottoposto a cure climatiche o termali autorizzate dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.L. e dalla A.S.L., sempre che tra le cure e le ferie eventualmente godute dallo stesso intercorra un intervallo di almeno 15 giorni (due settimane lavorative), è riconosciuto un sussidio pari a E 29,00 per ogni giorno di lavoro (per ogni giorno feriale da lunedì al venerdì) non retribuito nel periodo di cure, con esclusione dei giorni per i quali il lavoratore risulta assente per malattia, infortunio o malattia professionale. Tale assistenza non verrà riconosciuta ai lavoratori che durante il periodo delle cure termali siano in ferie.
Inoltre al lavoratore che si sia sottoposto a cure termali autorizzate dall’I.N.P.S. o dall’A.S.L., ma non abbia ottenuto dagli stessi un contributo per il vitto, l’alloggio e per le cure, la Cassa Edile erogherà:
1) un rimborso del 50% (cinquanta per cento) della spesa per l’albergo (l’importo riconosciuto dalla Cassa Edile al lavoratore a titolo di rimborso per la spesa di vitto ed alloggio dell’albergo non potrà essere superiore a E 21,00 al giorno);
2) un rimborso del 100% (cento per cento) della spesa per le cure prescritte dal medico.
Il lavoratore, entro 90 giorni dalla fine delle cure dovrà presentare domanda mediante gli appositi modelli allegando:
- la copia dell’autorizzazione – impegnativa alle cure rilasciata dal medico competente dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. o dell’A.S.L.;
- l’attestazione rilasciata dallo stabilimento termale riguardante i giorni di effettivo svolgimento delle cure; - le fatture o le ricevute fiscali intestate, quietanzate, in originale.
La Cassa Edile non erogherà tale sussidio ai lavoratori che si rechino alle cure climatiche o termali nel mese di agosto.
Al lavoratore in malattia per un periodo superiore ai 270 giorni, la Cassa Edile erogherà un sussidio pari a E 150,00, per ogni mese intero di malattia successivo al 270° giorno.
Tale sussidio è riconosciuto per un periodo massimo di 7 mesi interi continuativi di malattia e per un importo complessivo massimo di E 1.050,00.
A tal fine il lavoratore dovrà presentare domanda entro 90 giorni dal 481° giorno di malattia, mediante gli appositi modelli:
- allegando la certificazione medica attestante lo stato di malattia.
Il sussidio sarà erogato anche se il lavoratore non è più in forza presso un’impresa iscritta alla Cassa Edile dopo il 270° giorno di malattia.
Nei casi di speciale necessità (in relazione a particolari situazioni di disagio economico, sanitario, ecc. del lavoratore o della sua famiglia), da valutarsi di volta in volta dal Comitato per le assistenze straordinarie (composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Cassa Edile, da n° 2 membri in rappresentanza dell’Associazione Costruttori Edili e n° 2 membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori Edili FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL), potrà essere riconosciuta, su richiesta inoltrata dal lavoratore, una erogazione straordinaria a discrezione dello stesso Comitato. Il Presidente della Cassa Edile informerà il Comitato di Gestione, nella prima riunione utile, delle assistenze straordinarie concesse.