L’incentivo è rivolto a tutti i lavoratori operai che con 2.100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:
1. rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
2. raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento;
3. possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
1. 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
2. 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
3. 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'INPS. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
La prestazione di integrazione al reddito (di cui ai punti 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa alla quale risulta iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, entro il 14 dicembre 2020 e, successivamente, entro il giorno 15 dell’ultimo mese di ciascun trimestre (15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre).
La domanda dovrà essere corredata da:
a. Ecocert o specifica certificazione INPS idonea all’accesso alla pensione anticipata;
b. stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
c. ipotesi data presunta di pensionamento.
La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione (ALL. N. 4) e del modello C2, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta.
La prestazione di integrazione al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza.
La prestazione contributiva sarà versata al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall’INPS. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
È prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo "integrato" e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.
Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.